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Proroga straordinaria dei termini dei permessi di costruire, Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, convenzioni urbanistiche e piani attuativi

11 Mar 2025

Proroga straordinaria dei termini dei permessi di costruire, Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, convenzioni urbanistiche e piani attuativi: la Legge di Conversione n. 15 del 21 febbraio 2025 conferma l’estensione attuata con il Decreto “Milleproroghe” 2025.

La legge 21 febbraio 2025, n. 15, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 febbraio 2025, ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 27 dicembre 2024, n. 202 (cd. Decreto Milleproroghe 2025), confermando la proroga straordinaria dei termini relativi ai permessi di costruire, Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) e convenzioni urbanistiche.

In particolare, l’art. 7, co. 2 del Decreto Milleproroghe ha modificato nuovamente l’art. 10septies del d.l. 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. “Decreto Ucraina”) sulle misure a sostegno dell’edilizia privata, estendendo da 30 a 36 mesi la proroga dei seguenti termini: 

  • termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2024 (prima 30 giugno 2024);
  • termini relativi alle SCIA perfezionatesi entro il 31 dicembre 2024 (prima 30 giugno 2024);
  • termini relativi alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate rilasciate fino al 31 dicembre 2024 (prima 30 giugno 2024);

La proroga di questi termini è subordinata:

  1. alla trasmissione da parte del soggetto interessato della comunicazione all’ente competente di volersi avvalere di detta proroga, prima del decorso dei suddetti termini;
  2. alla non contrarietà, al momento della comunicazione, del titolo abilitativo, SCIA, autorizzazione paesaggistica e/o ambientale con i nuovi strumenti urbanistici approvati e con i piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del d.lgs. 42/2004;
  • termine di validità delle convenzioni di lottizzazione ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale formatisi fino al 31 dicembre 2024; 
  • termini di inizio e fine lavori e/o comunque ulteriori termini previsti nell’ambito di tali convenzioni o accordi similari; 
  • termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico.

Per questi termini, la proroga è automatica e, dunque, non richiede alcuna comunicazione all’Ente competente. Si precisa, tuttavia, che potranno beneficiare di questa proroga solamente le convenzioni e i piani attuativi che non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del d.lgs. 42/2004.

Si evidenzia, infine, che queste proroghe straordinarie potranno essere cumulate con ulteriori proroghe già concesse. In particolare:

  • la proroga relativa ai permessi di costruire e SCIA potrà essere concessa anche qualora l’Amministrazione competente abbia già accordato una proroga: (i) ai sensi dell’art. 15, co. 2 del d.P.R. n. 380/2001; (ii) ai sensi dell’art. 10, co. 4 del d.l. n. 76/2020; (iii) ai sensi dell’art. 103, co. 2, d.l. n. 18/2020;
  • la proroga relativa alle convenzioni di lottizzazione e ai piani attuativi potrà essere concessa anche qualora quest’ultimi abbiano già usufruito della proroga straordinaria prevista dall’art. 30, co. 3-bis del d.l. n. 69/2013 e di quella dell’art. 10, co. 4-bis del d.l. n. 76/2020.

Alla luce del quadro normativo descritto, per beneficiare della nuova proroga straordinaria sarà necessario verificare attentamente i termini di formazione dei titoli edilizi, delle convenzioni e dei piani attuativi, oltreché la loro non contrarietà con l’inquadramento urbanistico e/o paesaggistico culturale sopravvenuto.

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