Premessa
In forza della Direttiva NIS2 (Direttiva (UE) 2022/2555, nota come NIS2 (acronimo di “Network and Information Security”), in vigore dal 17 gennaio 2023, e che ha abrogato la precedente NIS1.), volta a rafforzare la sicurezza delle reti informatiche e dei sistemi informativi, recepita in Italia dal D.Lgs. 138/2024, entro il prossimo 28 febbraio le imprese con più di 50 dipendenti che rientrano nei settori critici individuati dalla normativa dovranno adempiere all’obbligo di registrazione sulla piattaforma dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).
Inoltre, le imprese e le Pubbliche Amministrazioni che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa dovranno conformarsi ad ulteriori obblighi imposti dalla Direttiva NIS2, al fine di incrementare il livello di sicurezza delle proprie reti e infrastrutture informatiche.
Il mancato adempimento può comportare l’applicazione di sanzioni fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato annuo, oltre che di sanzioni interdittive nei confronti degli organi di amministrazione e direttivi, quale l’incapacità a svolgere funzioni dirigenziali, nonché la sospensione temporanea di certificati o autorizzazioni necessari a esercitare l’attività di impresa.
La registrazione sulla piattaforma di ACN deve essere effettuata da un “Punto di contatto” designato all’interno dell’ente, che si farà carico della gestione degli obblighi imposti dalla normativa e delle interlocuzioni con l’Autorità competente.
Entro il mese di aprile 2025, l’ACN comunicherà agli enti registrati se rientrano, o meno, nell’elenco dei soggetti “essenziali” o “importanti” e fornirà ulteriori indicazioni sugli obblighi a cui dovranno attenersi.
La classificazione in soggetti “essenziali” o “importanti” determinerà la portata degli obblighi a cui le imprese dovranno adempiere, tra cui la gestione dei rischi legati alla sicurezza informatica e la notifica tempestiva di eventuali incidenti informatici.
La NIS2: ambito di applicazione
La NIS2 si applica principalmente alle medie imprese (ossia quelle che occupano almeno 50 dipendenti oppure hanno un fatturato di almeno 10 milioni di euro oppure hanno un bilancio di almeno 10 milioni di euro) e grandi imprese (ossia quelle che occupano almeno 250 dipendenti oppure hanno un fatturato di almeno 50 milioni di euro oppure hanno un bilancio di almeno 43 milioni di euro) che operano in specifici settori definiti “ad alta criticità” e “critici”. La normativa coinvolge oltre 80 tipologie di soggetti, distinti tra “essenziali” e “importanti” in base al rischio informatico associato alla loro attività.
In particolare, la normativa si applica ai seguenti settori:
La NIS2 si applica anche alle Pubbliche Amministrazioni, come definite dall’Allegato III:
Da ultimo, l’Allegato IV elenca ulteriori soggetti che possono essere individuati dall’ACN tra quelli che forniscono servizi di trasporto pubblico locale, gli istituti di istruzione che svolgono attività di ricerca, soggetti che svolgono attività di interesse culturale, società in house, società partecipate e/o a controllo pubblico.
Sono, inoltre, ricomprese nell’ambito di applicazione della normativa anche le micro e piccole imprese le cui attività sono riconducibili a:
Rimane, inoltre, facoltà di ACN di individuare quali soggetti importanti o essenziali anche piccole e micro-imprese che operano nei settori, o che svolgono attività riconducibili alle tipologie di soggetto di cui agli allegati I, II, III e IV.
Gli altri obblighi per le imprese
Le imprese che rientrano in questi settori sono soggette ad obblighi significativi per garantire la sicurezza dei loro sistemi informatici e delle loro reti. Come detto, il primo e fondamentale adempimento riguarda l’obbligo di registrazione, che deve essere completato entro il 28 febbraio 2025.
Inoltre, i principali obblighi per i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione della NIS2 sono:
L’obbligo di notifica degli incidenti decorre a partire da gennaio 2026. Gli obblighi relativi alle misure di sicurezza informatica da ottobre 2026.
Sanzioni in caso di non conformità
Ai sensi degli artt. 34 e seg., D.Lgs. 1385/2024 l’ACN monitora e valuta il rispetto, da parte dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti, degli obblighi previsti dalla normativa NIS, esercitando poteri ispettivi e di verifica.
Come detto, l’ACN può, inoltre, comminare sanzioni in caso di mancata osservanza degli obblighi previsti dalla normativa, che possono essere pecuniare (e arrivare sino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato annuo), ma anche interdittive, come la sospensione di certificati e autorizzazioni essenziali per lo svolgimento delle attività d’impresa o l’interdizione da funzioni dirigenziali per gli organi di amministrazione e direttivi.
Conclusioni
In conclusione, la direttiva NIS2 rappresenta un’importante evoluzione nel panorama normativo europeo in materia di sicurezza cibernetica e impone agli enti coinvolti una serie di rigorosi obblighi in materia di sicurezza cibernetica.
Pertanto, risulta necessario e urgente per le imprese svolgere anzitutto un’attività di assessment per determinare se rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva NIS2 e, in caso positivo, attrezzarsi per adottare tempestivamente le misure di sicurezza e di compliance previste dalla normativa.
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