26 Gen 2026

Le nuove Linee Guide dell’ANAC in materia di Whistleblowing emanate nel novembre 2025 chiariscono alcuni dubbi applicativi in merito alla strutturazione dei canali di segnalazione ai sensi del d.lgs. 24/2023.
Come noto, il d.lgs. 24/2023 ha disciplinato il sistema Whistleblowing in Italia e, nel luglio del 2023, l’ANAC ha emanato le Linee Guida per gli enti obbligati ad applicare la normativa richiamata tra cui un gran numero di imprese (quelle con più di 50 dipendenti e anche quelle con meno di 50 dipendenti ma che abbiano adottato il Modello 231 in adempimento al d.lgs. 231/2001 senza dimenticare le imprese pubbliche).
Di qui i vari operatori hanno provveduto a dotarsi, laddove non ne fossero già provvisti, di specifici canali per consentire la trasmissione delle segnalazioni nonché di specifiche procedure per disciplinarne la gestione.
Vari sono stati i dubbi applicativi della disciplina posta ma alcuni di essi sono stati ora risolti dalle nuove Linee Guida sulla base di quesiti posti dalle associazioni di categoria, professionisti e operatori del settore.
Ecco le soluzioni su alcuni temi di rilievo.
- Quali possono essere i canali di segnalazione?
La segnalazione può essere effettuata in forma scritta o in forma orale. Gli enti devono garantire entrambe le modalità di presentazione delle segnalazioni. I Modelli 231 o le procedure adottate devono espressamente prevederli entrambi.
Tra i canali di segnalazione in cui la segnalazione viene effettuata per iscritto, è ammesso il sistema delle doppie buste chiuse in cui inserire, in una busta, la segnalazione e, nell’altra, contenuta nella prima, i riferimenti del segnalante.
L’ANAC precisa che:
- non deve essere accluso un documento di identità del segnalante, come invece previsto da molti operatori;
- il canale privilegiato per le segnalazioni scritte è sempre quello gestito con procedure informatizzate (piattaforma informatica);
tra i canali per effettuare la segnalazione in forma orale sono confermati:
- caselle vocali per la registrazione del messaggio del segnalante;
- richieste di colloquio del segnalante con il gestore della segnalazione;
- apposite linee telefoniche.
- Quali indicazioni devono dare gli operatori al segnalante per consentire un corretto utilizzo del canale?
Sarà opportuno che gli operatori esplicitino (nelle procedure diffuse o nell’approntare il canale di segnalazione) che i segnalanti sono incoraggiati ad utilizzare i canali di segnalazione messi a disposizione e, nello stesso tempo, a non divulgare a terzi informazioni rispetto alla segnalazione effettuata per non vanificare la protezione della riservatezza accordata al segnalante.
Sarà necessario che le persone vengano preventivamente informate (sempre nelle procedure diffuse o nell’approntare il canale di segnalazione) della eventualità che la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell’identità, possa essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza.
- Quali sono gli adempimenti degli operatori verso le Organizzazioni Sindacali a pena di sanzione dell’ANAC?
Gli operatori devono informare i sindacati dell’adozione dei canali di segnalazione e delle principali caratteristiche del sistema adottato preventivamente rispetto alla relativa adozione e ai relativi eventuali aggiornamenti o modifiche.
Pur lasciando agli operatori la discrezionalità sulle modalità dell’interlocuzione, è coerente con la normativa vigente una informativa preventiva all’approvazione degli atti organizzativi interni con l’individuazione di un termine per le organizzazioni sindacali entro cui manifestare eventuali osservazioni che, comunque, non saranno vincolanti per l’operatore.
- Quale ruolo hanno gli organi di indirizzo degli enti nell’ambito della normativa whistleblowing?
Gli organi di indirizzo non possono avere nessun ruolo nella gestione della segnalazione che deve essere affidata a soggetto autonomo e indipendente.
Gli organi di indirizzo:
- possono essere coinvolti dal gestore delle segnalazioni solo a valle dell’istruttoria per quanto di competenza;
- devono svolgere attività di monitoraggio generale sul corretto funzionamento della procedura whistleblowing.
- Le imprese organizzate in gruppi possono istituire un unico canale di segnalazione?
Gruppi con imprese che hanno fino a 249 dipendenti ciascuna:
- è ammessa la condivisione del canale di segnalazione (unica piattaforma, ramificata) e della relativa gestione, restando fermo l’obbligo per ogni ente di nominare il gestore delle segnalazioni. Le società del gruppo possono avvalersi della capogruppo per le attività investigative;
- i rapporti tra gli enti che condividono il canale di segnalazione deve essere disciplinato da apposito contratto.
Gruppi con imprese con più di 249 dipendenti ciascuna:
- non è ammessa la condivisione del canale interno di segnalazione;
- è possibile la nomina di un gestore terzo o esterno, che può essere anche la società capogruppo. I rapporti tra le società del gruppo ed il gestore devono essere disciplinati da apposito contratto.