Dal 13 dicembre 2024 il Regolamento UE n. 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti (General Product Safety Regulation - “GPSR”) si applica a tutte le merci immesse all’interno dell’Unione Europea e destinate ad essere fornite, in modo diretto o indiretto, ai consumatori.
Il GPSR sostituisce la direttiva 2001/95/CE dalla cui attuazione derivavano le disposizioni nazionali in materia, contenute nel D. Lgs. 206/2005 (il Codice del Consumo). La scelta di sostituire tale direttiva con un regolamento è dovuta alla volontà del legislatore europeo di fornire una disciplina uniforme e direttamente applicabile sull’intero territorio dell’Unione, in modo da non lasciare spazio ad eventuali divergenze normative tra gli atti di recepimento degli Stati membri in un ambito di assoluta rilevanza per la tutela dei consumatori.
Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti commercializzati all’interno dell’Unione Europea, il GPSR pone in capo agli operatori economici coinvolti (fabbricanti, importatori, distributori, compresi coloro che operano attraverso piattaforme informatiche o a distanza) specifici obblighi di verifica della sicurezza del prodotto, informativi e di tracciabilità.
Gli obblighi cambiano a seconda del ruolo ricoperto dall’operatore nella catena di fornitura.
Particolarmente oneroso è l’obbligo posto in capo al fabbricante di redigere, per ogni prodotto che venga immesso all’interno del mercato dell’Unione, una “documentazione tecnica”, contenente “almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche essenziali pertinenti per valutarne la sicurezza” e, se del caso, “un’analisi dei rischi possibili connessi al prodotto e delle soluzioni adottate per eliminare o attenuare tali rischi”, oltre all’elenco di eventuali norme armonizzate o normative nazionali pertinenti (il cui rispetto fa presumere la conformità del prodotto all’obbligo generale di sicurezza). Qualora il fabbricante sia stabilito al di fuori del territorio dell’Unione europea, dev’essere trasmessa all’importatore di ciascun prodotto copia della relativa documentazione tecnica.
È, inoltre, necessario che per ogni prodotto immesso sul mercato vi sia un operatore economico, stabilito all’interno del territorio dell’Unione, che sia incaricato di svolgere diversi compiti previsti dal GPSR relativi alla sicurezza del prodotto stesso. Tale soggetto – che sarà nella maggior parte dei casi il fabbricante o l’importatore – deve, tra le altre cose, verificare che il prodotto sia conforme alla documentazione tecnica che lo accompagna e conservare le prove documentate di tali verifiche.
Significativo è anche l’obbligo in capo ad ogni operatore economico di fornire (ai propri clienti e, in caso di controllo, alle autorità) le seguenti informazioni per qualsiasi prodotto da lui messo a disposizione sul mercato dell’Unione Europea:
Tali informazioni devono essere apposte sul prodotto stesso o, qualora ciò non fosse possibile, devono essere indicate sull’imballaggio o su altro documento di accompagnamento dello stesso.
Il mancato rispetto degli obblighi del GPSR comporta il rischio di vedersi applicate misure sanzionatorie di vario tipo, dall’arresto a sanzioni amministrative pecuniarie, dal divieto di immissione sul mercato del prodotto al ritiro del prodotto già immesso sul mercato.
A fronte degli obblighi imposti dal GPSR diventa quindi fondamentale, per coloro che vogliono distribuire prodotti all’interno dell’Unione Europea, predisporre adeguati moduli da far compilare ai propri fornitori per ottenere da questi tutte le informazioni richieste dal GPSR, soprattutto – ma non solo – quando si tratti di fornitori extra UE.
In caso contrario può diventare estremamente difficile per l’importatore o il distributore rivendere a sua volta la merce a grossisti, gestori di e-commerce o dettaglianti, che si rifiuteranno di acquistare i prodotti in assenza di tali informazioni. Con la conseguenza che il predetto importatore/distributore si ritroverà a magazzino merce di fatto non commercializzabile.
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