Il Tribunale dell’Unione Europea - con ben 4 decisioni - si è pronunciato sulla validità dei marchi tridimensionali aventi ad oggetto il “Cubo di Rubik” riconoscendo che la forma cubica con le sei facce colorate, ognuna delle quali caratterizzata da piccoli quadrati divisi da una griglia nera, sia funzionale all’ottenimento del risultato tecnico che è quello di risolvere il puzzle tridimensionale, ottenendo un cubo nel quale ciascuna faccia sia composta da quadratini di un solo ed unico colore.
È proprio l’originale meccanismo del gioco - con cui ognuno di noi si è cimentato almeno una volta nella vita - che, a giudizio del Tribunale europeo, rende nullo il marchio tridimensionale avente ad oggetto la configurazione del cubo di Rubik.
La società Spin Master Toys UK Limited, titolare dei diritti sul famigerato “Cubo di Rubik”, l’iconico rompicapo con oltre 50 anni di storia, aveva ottenuto la registrazione dei quattro marchi tridimensionali dell’Unione Europea qui di seguito riprodotti:

La società greca Verdes Innovations SA, produttore esclusivo del V-Cube, un cubo-puzzle per alcuni aspetti simile al Cubo di Rubik, nel 2013 ha avviato quattro procedimenti di nullità contro i marchi tridimensionali di Spin Master Toys UK Limited sopra riprodotti, sostenendo che erano stati registrati in violazione dell’art. 7 Regolamento (CE) 207/2009 (corrispondente, nel suo contenuto, all’art. 7 Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea 2017/1001 “RMUE” attualmente in vigore).
All’esito dei citati procedimenti di nullità, la Divisione di Annullamento dell’EUIPO ha dichiarato nulli i quattro marchi tridimensionali aventi ad oggetto la forma del “Cubo di Rubik” per i prodotti rientranti nella classe merceologica 28 (giochi e puzzle, puzzle tridimensionali) e ha, invece, rigettato la domanda nullità dei marchi nn. 9975681, 9976135 e 9976788 per i servizi rientranti nelle classi 35 e 41 (il marchio n. 5696232 rivendicava solo la classe 28 ed è stato quindi dichiarato integralmente nullo).
Le decisioni - contestate da Spin Master Toys UK Limited - sono state integralmente confermate prima dalla Commissione di Ricorso dell’EUIPO e successivamente dal Tribunale dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 4 RMUE, la forma dei prodotti o del loro imballaggio può essere validamente registrata come marchio, purché sia idonea a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli provenienti da altre imprese: si parla di c.d. marchi tridimensionali o di forma che hanno ad oggetto, appunto, la forma del prodotto.
È tuttavia necessario che la forma, o altra caratteristica del prodotto, non sia necessaria ad ottenere un risultato tecnico.
L’art. 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii) RMUE dispone, infatti, che sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.
Lo scopo della norma che vieta la registrazione delle forme necessarie all’ottenimento di un risultato tecnico risiede nella necessità di evitare che il diritto conferito dal marchio - diritto esclusivo e potenzialmente perpetuo - possa, di fatto, prolungare indefinitamente la vita di altri diritti che invece, per espressa volontà legislativa, sono assoggettati a termini di tempo limitati (es. la tutela brevettuale di 20 anni dalla data di deposito della domanda o la tutela conferita dal disegno o modello di complessivi 25 anni dalla data della domanda), consentendo a un’impresa un “monopolio” perpetuo su soluzioni o caratteristiche tecniche di un prodotto.
Come anticipato, il Tribunale dell’Unione Europea con quattro decisioni rese il 09/07/2025 nelle cause T-1170/23, T-1171/23, T-1172/23 e T-1173/23 ha respinto i ricorsi presentati da Spin Master Toys UK Limited, confermando le decisioni con cui erano stati dichiarati nulli i quattro marchi tridimensionali aventi ad oggetto la forma del “Cubo di Rubik” per i prodotti rivendicati in classe 28, per violazione dell’art. 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), Regolamento (CE) 207/2009.
Il Tribunale ha innanzitutto ribadito alcuni principi cardine in materia di nullità delle forme necessarie all’ottenimento di un risultato tecnico, affermando che affinché un marchio tridimensionale ricada nel divieto previsto dall’art. 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), Regolamento (CE) 207/2009:
Per valutare la “necessità” della forma del segno tridimensionale rispetto al risultato tecnico occorre domandarsi se le caratteristiche essenziali del segno rispondano unicamente alla funzione tecnica: una risposta affermativa implica l’esclusione del segno dalla registrazione come marchio.
Per rispondere a tale domanda occorre innanzitutto individuare quali siano le caratteristiche essenziali del marchio e quale sia il risultato tecnico conseguito dal prodotto.
Secondo il Tribunale dell’Unione Europea le caratteristiche essenziali del “Cubo di Rubik” sono le seguenti:
Venendo invece al risultato tecnico, esso risiede nel completare un puzzle tridimensionale a forma di cubo, attraverso la rotazione per asse verticalmente e orizzontalmente di file di cubi più piccoli di diverso colore, finché tutti i quadrati presenti sulle singole facce del cubo non abbiano lo stesso colore e vengano, quindi, generate 6 facce di diversi colori.
Le censure della società Spin Master Toys UK Limited ruotavano sostanzialmente attorno all’importanza e al ruolo della disposizione dei sei colori nel complesso dei marchi.
Il Tribunale UE – confermando le valutazioni compiute prima dalla Divisione di Annullamento EUIPO e poi dalla Commissione di ricorso EUIPO – ha affermato che la specifica disposizione dei sei colori non costituisce una caratteristica essenziale dei marchi tridimensionali in oggetto e che i sei colori non hanno altra funzione se non quella di distinguere le diverse facce del cubo.
Ha inoltre affermato che la presenza dei sei diversi colori è una caratteristica necessaria al risultato tecnico: il cubo, infatti, non funzionerebbe come puzzle tridimensionale se le sue facce avessero tutte lo stesso colore.
Inoltre, ribadendo alcuni capisaldi in materia di nullità delle forme necessarie all’ottenimento di un risultato tecnico, il Tribunale ha affermato che, anche ove si ammettesse che la specifica combinazione di colori fosse un tratto distintivo ed arbitrario del marchio e che la presenza dei colori sulle facce del cubo non fosse l’unica soluzione possibile per ottenere il risultato tecnico consistente nel distinguere i diversi quadrati presenti sulle facce del cubo, i marchi tridimensionali in oggetto rientrerebbero comunque nel divieto previsto dall’art. 7 RMUE. Come visto, infatti, il fatto che la forma tutelata non sia l’unica possibile rispetto al risultato tecnico o che esistano infinite possibilità progettuali del disegno di superficie del cubo non esclude il divieto previsto dall’art. 7 RMUE.
La pronuncia si inserisce nel solco di una giurisprudenza salda nell’escludere la tutela dei marchi tridimensionali aventi ad oggetto la forma del prodotto, o altre caratteristiche, necessarie per il raggiungimento di un risultato tecnico.
Se da un lato appare comprensibile la decisione delle imprese di tutelare forme e caratteristiche del prodotto attraverso la registrazione di marchi - così da ottenere una protezione temporalmente più estesa rispetto a quella garantita dalle altre privative industriali e intellettuali -, dall’altro non sorprende il rigore con cui la giurisprudenza europea applica le norme sugli impedimenti assoluti alla registrazione. Tale approccio risponde, infatti, alla necessità di salvaguardare l’interesse generale, evitando che la creazione di monopoli su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie dei prodotti finisca per alterare il corretto funzionamento della concorrenza.
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