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Il caso Google Authenticator: la tutela riconosciuta al simbolo dell’asterisco

10 Mar 2026

Una recente decisione dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale ha confermato la registrabilità del simbolo Google Authenticator di Google Authenticator, stabilendo che non sussiste confusione con il segno anteriore Asterisco registrato per servizi di gestione di domini ed accreditamento digitale  e confermando un orientamento consolidato in tema di marchi figurativi c.d. puri.

1. I marchi figurativi costituiti da simboli: cosa sono e perché è difficile tutelarli

Secondo l’art. 7 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10/02/2005 n. 30 “CPI”), può essere registrato come marchio qualsiasi segno rappresentabile graficamente, comprese le parole, i disegni, le lettere, le cifre, le forme, i suoni e le combinazioni di colore, a condizione che siano adatti a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli provenienti da altre imprese e ad essere rappresentati graficamente. Analoga disposizione è contenuta nell’art. 4 Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea (Reg. UE 2017/1001 “RMUE”).

Accanto ai marchi denominativi - formati da parole, nomi, sigle - è dunque possibile registrare anche segni composti esclusivamente da elementi visivi, privi di componenti verbali: loghi, disegni, pittogrammi. Questi marchi comunicano l’origine imprenditoriale del prodotto attraverso la sola riconoscibilità del simbolo grafico.

Nell’attuale momento storico, in cui l’uso dello smartphone è imprescindibile e le applicazioni software sono uno strumento di quotidiano utilizzo, la registrazione di simboli, pittogrammi e lettere prescelti quali icone delle app gioca un ruolo fondamentale e la loro pronta riconoscibilità da parte del consumatore diventa essenziale.

Tuttavia, affinché un simbolo possa essere registrato come marchio, occorre che presenti un sufficiente grado di originalità o stilizzazione rispetto alla forma di base. In questo contesto, occorre tenere conto della ridotta capacità distintiva di simboli e cifre, in quanto patrimonio comune e non monopolizzabile da parte di un solo soggetto. I simboli c.d. tipografici come l’asterisco, la freccia, il segno di spunta, sono forme che il pubblico incontra ovunque e non associa spontaneamente ad un singolo operatore economico.

L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e la giurisprudenza europea hanno da tempo chiarito che il pubblico non è abituato ad identificare un simbolo generico come indicazione di provenienza commerciale. La registrazione del simbolo è dunque possibile solo se il segno presenta una particolare stilizzazione o rielaborazione grafica che lo renda non del tutto generico.

Ne deriva che nessun operatore economico può acquisire l’esclusiva sul simbolo inteso come categoria concettuale (es. il concetto di stella) ma la tutela ottenuta attraverso la registrazione sarà circoscritta alla particolare configurazione, ossia al simbolo così come rappresentato graficamente nella domanda di marchio.

2. Il rischio di confusione tra marchi figurativi aventi ad oggetto simboli

I simboli grafici possono dunque essere registrati come marchi a condizione che abbiano una rappresentazione originale.

Ma qual è l’ambito di protezione riconosciuto a tali marchi? E come valutare la somiglianza fra due marchi aventi ad oggetto simboli concettualmente uguali?

In linea generale, vi è confusione quando due marchi sono simili sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale se da tale somiglianza, anche per effetto della sovrapposizione dei prodotti e servizi per i quali i marchi sono registrati, il pubblico può essere indotto in confusione o può associare i due marchi. Fra i fattori da tenere in considerazione nel valutare il grado di somiglianza, vi è inoltre la capacità distintiva del marchio anteriore: quando quest’ultimo ha una ridotta forza distintiva - come avviene nel caso dei simboli tipografici - il titolare sarà protetto in misura inferiore.

Nel raffronto fra marchi figurativi, la valutazione è affidata soprattutto alla comparazione visiva non essendo possibile un confronto fonetico. La sola somiglianza concettuale, invece, non è sufficiente per affermare la confondibilità tra i marchi. In altre parole, non basta che due marchi contengano lo stesso simbolo per affermare che sono confondibili.

3. Il caso Google Authenticator

L’EUIPO ha ribadito i suesposti principi in una recentissima decisione (opposizione n. B 3 207 783, decisione del 04.02.2026) che ha coinvolto il noto pittogramma dell’app Google Authenticator:

Il caso ha visto l’organizzazione francese OP3FT, attiva nella gestione e accreditamento di indirizzi digitali su reti informatiche, opporsi alla registrazione della domanda di marchio figurativo di Google LLC per prodotti e servizi nelle classi 9 e 45 (relativi a software e servizi di autenticazione e verifica dell’identità degli utenti) sulla base del seguente marchio dell’Unione Europea anteriore registrato per servizi digitali di accreditamento della classe 42:

Entrambi i marchi sono figurativi puri e hanno ad oggetto, in astratto, un asterisco, ma secondo la descrizione dell’Esaminatore il marchio di Google presenta spiccate diversità grafiche rispetto al marchio anteriore: il segno richiesto da Google è accostabile ad una “X” con una barra orizzontale, o in una doppia lettera “V”, oppure in un asterisco colorato in cui i colori, non a caso, sono quelli che caratterizzano i marchi di Google e tipici dell’identità visiva di quest’ultima.

4. La decisione e i suoi passaggi più significativi

L’Ufficio europeo ha rigettato l’opposizione ritenendo i simboli non confondibili.

L’Ufficio ha esaminato la capacità distintiva del marchio anteriore in base alla percezione del pubblico di riferimento, ipotizzando due scenari. Il primo, in cui il consumatore vede nel segno anteriore un’elica o un ventilatore: in tale ipotesi, il segno avrebbe capacità distintiva di grado normale; il secondo - sostenuto anche dall’opponente - in cui il pubblico percepisce il segno come un asterisco: in tale ipotesi la capacità distintiva del segno è bassa perché i simboli tipografici, in quanto facenti parte del linguaggio comune, non vengono abitualmente intesi come indicatori di provenienza commerciale.

Questo ragionamento ha portato la Divisione di Opposizione dell’EUIPO ad escludere la somiglianza tra l’asterisco di OP3FT e quello di Google: il fatto che i marchi condividano la struttura a 6 elementi o il concetto di asterisco non è stata ritenuta sufficiente a concludere per la confondibilità tra i marchi, data la notevole diversità dell’impressione visiva: in particolare, il marchio di Google è multicolore e presenta una geometria ad “X”, mentre il marchio di OP3FT è monocromatico e circolare.

Bilanciando i vari fattori - somiglianza visiva bassa, somiglianza concettuale molto limitata e capacità distintiva del marchio anteriore tutt’al più normale – l’EUIPO ha concluso che non sussiste rischio di confusione.

5. Conclusioni

La pronuncia ribadisce un principio cardine: i marchi figurativi sono tutelati per come vengono raffigurati, non per l’idea che suggeriscono.

Per affermare la confondibilità tra marchi aventi ad oggetto lo stesso simbolo, non basta che i marchi possano “richiamare” il medesimo segno (nel caso di specie un “asterisco”), in quanto l’ambito di protezione del marchio figurativo è ancorata alla sua specifica rappresentazione grafica.

Ne consegue che l’adozione di un simbolo tipografico come marchio, ad esempio quale icona di un’applicazione software, non garantisce tutela assoluta contro qualsiasi riproduzione del medesimo simbolo, ma solo alle riproduzioni che, ad un esame complessivo, presentino colori, linee stilistiche e fattezze particolarmente somiglianti.

Ove si voglia adottare un simbolo grafico come marchio, occorre tenere a mente che più il segno è originale e lontano dai simboli del patrimonio comune, più ampia e solida sarà la protezione che potrà rivendicare.

La decisione in commento è attualmente oggetto di appello dinanzi alla Commissione dei Ricorsi dell’EUIPO e dunque la partita sui simboli è ancora aperta.

Nel ricordare che il contenuto di questa Newsletter ha necessariamente un carattere d’informazione generale e sintetica e non può essere quindi utilizzato per affrontare e risolvere determinati casi concreti, lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale approfondimento specifico.

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